IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione
 
   1. La presente legge disciplina il rapporto di lavoro e il sistema
organizzativo  della regione Emilia-Romagna e degli Enti pubblici non
economici da essa dipendenti, compresi gli Istituti autonomi  per  le
case popolari.
   2.  Per  quanto  non  previsto  dalla  presente  legge  valgono le
disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e succes-
sive modificazioni suscettibili di diretta applicazione alla  Regione
e le norme del diritto comune del lavoro.
   3.   Restano   salve  le  disposizioni  dei  contratti  collettivi
nazionali stipulati ai sensi del titolo III del  decreto  legislativo
n. 29 del 1993.